Perché il capitale non è eredità
Con la designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio verso la compagnia di assicurazione (art. 1920 c.c.). Per questo il capitale gli viene pagato anche se rinuncia all’eredità, non serve per pagare i debiti del defunto e non entra nella divisione tra gli eredi. È uno strumento molto usato per tutelare chi per legge non eredita, come il convivente o i figli del partner.
Quando i premi contano per la legittima
I premi pagati dal contraente sono trattati come una donazione al beneficiario: entrano nei conti per verificare se la legittima è rispettata e, se il beneficiario è un figlio o il coniuge, possono andare in collazione (art. 1923, secondo comma, c.c.). Conta l’importo dei premi, non il capitale pagato alla morte.
Il caso in numeri: Marco e la polizza per Laura
Marco, separato da Anna e padre di Luca e Giulia, vive con Laura, che per legge non è sua erede. Ha un patrimonio di 450.000 € e paga 100.000 € di premi per una polizza che alla sua morte versa a Laura 110.000 €.
- Laura riceve 110.000 € dalla compagnia, senza imposta di successione.
- Anna, Luca e Giulia si dividono i 350.000 € rimasti: 116.667 € ciascuno.
- La legittima di ciascuno, calcolata su 450.000 € (patrimonio più premi), è di 112.500 €: è rispettata, quindi nessuno può contestare la polizza.
Se invece Marco avesse speso in premi gran parte del patrimonio, i figli e Anna avrebbero potuto chiedere la riduzione fino a recuperare la loro legittima.
Come indicare i beneficiari
- Con nome e cognome: è la scelta più sicura. Formule generiche come «il coniuge» possono creare dubbi dopo una separazione o un nuovo matrimonio.
- «Gli eredi»: i beneficiari sono le persone chiamate all’eredità, anche se poi rinunciano. Secondo la Corte di cassazione (Sezioni Unite, sentenza 11421 del 2021) il capitale si divide tra loro in proporzione alle quote ereditarie, salvo che il contraente abbia previsto una ripartizione diversa: indicare nomi e percentuali evita dubbi.
- Aggiornare la designazione dopo separazioni, divorzi, nuove unioni e nascite: si può cambiare in qualsiasi momento, anche con il testamento.
Attenzione alle polizze con contenuto soprattutto finanziario: se il rischio assicurativo è minimo, i giudici possono considerarle investimenti e farne rientrare il valore nell’eredità.