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Conviventi e unioni civili: cosa spetta in caso di morte del partner

A cura della redazione di LascitoApp · Aggiornato il 2 novembre 2026 · Lettura: 6 minuti

In breve

La persona unita civilmente eredita esattamente come un coniuge, legittima compresa. Il convivente di fatto invece non eredita nulla senza testamento, anche dopo molti anni insieme. Ha solo il diritto temporaneo di restare nella casa comune: per tutelarlo servono un testamento, una polizza vita o altri strumenti.

Unione civile: gli stessi diritti del matrimonio

Per le coppie dello stesso sesso unite civilmente valgono le regole della successione tra coniugi (L. 76/2016, art. 1 c. 21). La persona unita civilmente:

Convivenza di fatto: nessun diritto ereditario

Il convivente di fatto, anche se la convivenza è registrata all’anagrafe, non è erede e non ha diritto alla legittima. Senza testamento il suo posto lo prendono i figli, i genitori, i fratelli e gli altri parenti della persona defunta. La legge gli riconosce solo alcuni diritti:

Un esempio: Giovanna e Franco

Giovanna convive con Franco da quindici anni nella casa di lei. Non ha figli; ha la madre Rita, un fratello, Carlo, e una sorella da parte di padre, Elisa. Il suo patrimonio vale 300.000 €.

Senza testamento

La madre riceve 150.000 €, perché ai genitori spetta almeno la metà; Carlo riceve 100.000 € ed Elisa, sorella unilaterale, 50.000 €. Franco non riceve nulla: può solo restare nella casa per cinque anni.

Con un testamento a favore di Franco

La madre è l’unica legittimaria e le spetta un terzo, 100.000 €. Se Giovanna lascia a Franco tutta la quota disponibile, i due terzi, Franco riceve 200.000 € e paga 16.000 € di imposta di successione, perché per il fisco è un estraneo (8% senza franchigia). I fratelli non ricevono nulla, perché non sono legittimari.

Come tutelare il convivente

Il contratto di convivenza regola i rapporti economici durante la vita insieme, ma non può disporre dell’eredità: in Italia gli accordi sulla propria successione futura sono vietati (art. 458 c.c.).

Questo articolo ha scopo informativo e descrive in modo semplificato le regole della legge italiana. Non sostituisce il parere di un notaio, di un avvocato o di un commercialista, che valuterà la tua situazione nel dettaglio.