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Donazione a un figlio: come conta nell’eredità

A cura della redazione di LascitoApp · Aggiornato il 2 novembre 2026 · Lettura: 7 minuti

In breve

Una donazione fatta in vita a un figlio o al coniuge non sparisce dai conti: alla morte si somma al patrimonio e si scala dalla quota di chi l’ha ricevuta (collazione, art. 737 c.c.), salvo che il donante l’abbia dispensata. Se la donazione supera la quota, chi l’ha ricevuta può dover versare la differenza agli altri eredi o, rinunciando all’eredità, tenerla solo entro certi limiti.

La collazione: perché la donazione rientra nei conti

La legge presume che una donazione ai figli o al coniuge sia un anticipo sull’eredità. Per questo, quando si divide l’eredità, figli, loro discendenti e coniuge che accettano devono «conferire» ciò che hanno ricevuto: il valore della donazione si somma al patrimonio, si calcolano le quote sul totale e si scala da ciascuno ciò che ha già avuto.

Il caso in numeri: l’appartamento donato a Irene

Enrico ha due figli: Irene, dal primo matrimonio, e Davide, nato con Silvia, la moglie attuale. Anni fa ha donato a Irene un appartamento che oggi vale 180.000 €, senza dispensa. Alla sua morte lascia 225.000 €.

Il calcolo si fa su 225.000 + 180.000 = 405.000 €: un terzo ciascuno a Silvia, Irene e Davide, cioè 135.000 €.

Senza testamentoSilviaIreneDavide
Se Irene accetta l’eredità135.000 €135.000 € (tiene l’appartamento e versa 45.000 € agli altri)135.000 €
Se Irene rinuncia112.500 €180.000 € (tiene l’appartamento)112.500 €

Se Irene accetta, la donazione supera la sua quota di 45.000 €. Secondo l’interpretazione più prudente, adottata anche da LascitoApp, li deve versare a Silvia e Davide, 22.500 € ciascuno; su questo punto le opinioni dei giuristi non sono unanimi. Se rinuncia, tiene l’appartamento e Silvia e Davide si dividono i 225.000 € lasciati. Ma la rinuncia non mette Irene al riparo: la donazione supera la quota disponibile, e Silvia e Davide ricevono 22.500 € meno della loro legittima. Possono quindi chiedere la riduzione della donazione (artt. 553–564 c.c.).

Le domande da farsi prima di donare

Per trasferire un’azienda di famiglia a un figlio senza questi rischi esiste uno strumento apposito, il patto di famiglia (artt. 768-bis e seguenti c.c.): l’azienda esce da collazione e riduzione e gli altri legittimari vengono liquidati subito.

Questo articolo ha scopo informativo e descrive in modo semplificato le regole della legge italiana. Non sostituisce il parere di un notaio, di un avvocato o di un commercialista, che valuterà la tua situazione nel dettaglio.