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Figli di primo e secondo matrimonio: come si divide l’eredità

A cura della redazione di LascitoApp · Aggiornato il 2 novembre 2026 · Lettura: 7 minuti

In breve

I figli del primo e del secondo matrimonio ereditano in parti uguali: la legge non fa differenze tra unioni. Con il nuovo coniuge, senza testamento, a lui va un terzo e ai figli due terzi. Contano però anche le donazioni già fatte, i nipoti che subentrano a un figlio scomparso e il fatto che tutti diventano comproprietari degli stessi beni.

Le regole di base

Il caso in numeri: Roberto, due matrimoni

Roberto ha avuto Andrea e Marta dal primo matrimonio, con Carla, da cui è divorziato. Marta è morta e ha lasciato due figli. Dal secondo matrimonio, con Elena, è nato Tommaso. Anni fa Roberto ha donato 120.000 € ad Andrea.

Roberto ha 350.000 € di beni personali e 400.000 € di beni in comunione con Elena: nell’eredità entra la metà di questi, quindi il patrimonio da dividere è di 550.000 €. Sommando la donazione ad Andrea, il calcolo si fa su 670.000 €.

Senza testamentoQuotaRiceve dall’ereditàTotale, con le donazioni
Elena, la moglie1/3223.333 €223.333 €
Andrea2/928.889 €148.889 € (con i 120.000 € già ricevuti)
I due figli di Marta1/9 ciascuno74.444 € ciascuno74.444 € ciascuno
Tommaso2/9148.889 €148.889 €

Carla, l’ex moglie divorziata, non eredita. Andrea riceve poco dall’eredità perché gran parte della sua quota l’ha già avuta con la donazione.

La casa che diventa di tutti

Alla morte, gli eredi diventano comproprietari di tutti i beni, ciascuno per la sua quota: è la comunione ereditaria. Nel caso di Roberto, la casa in cui vive Elena diventa in parte di Andrea, dei nipoti e di Tommaso. Chi ci abita, chi paga le spese, chi decide di vendere? Ogni erede può chiedere in qualsiasi momento la divisione (art. 713 c.c.), e se un immobile non si può dividere comodamente lo si assegna a uno degli eredi, che paga agli altri la differenza in denaro, oppure lo si vende (art. 720 c.c.).

La moglie ha comunque il diritto di abitare nella casa familiare e di usarne i mobili (art. 540 c.c.), ma questo non risolve i rapporti con gli altri comproprietari.

Come evitare i conflitti

Questo articolo ha scopo informativo e descrive in modo semplificato le regole della legge italiana. Non sostituisce il parere di un notaio, di un avvocato o di un commercialista, che valuterà la tua situazione nel dettaglio.